Cos'è

La legislazione in materia di accessibilità, nel rispondere alle esigenze di trasparenza dell’azione pubblica, configura diverse forme di accesso.

A cosa serve

I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:

  • Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
  • Accesso civico “semplice”, disciplinato dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 97 del 2016.
  • Accesso civico “generalizzato”, disciplinato dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 97 del 2016.

Rilevato che in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui all’art. 22 della Legge n. 241/1990, l’iter procedimentale rimane invariato, con il presente documento si forniscono istruzioni operative per l’esercizio dell’accesso civico “semplice” e dell’accesso civico “generalizzato” in merito a dati, informazioni o documenti detenuti dalle Istituzioni scolastiche statali.

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